WhistleBlowing

WHISTLEBLOWING & Tutela del Dipendente che segnala Illeciti ex Legge 190 del 2012

Whistleblow è un termine inglese che vuol dire "fischio". Con Whistleblower - colui che segnala con un fischio - si intende pertanto un Informatore che, venuto a conoscenza di un episodio di illecito reale o potenziale, segnala quanto accaduto, o sta per accadere.

Carbosulcis pertanto promuove meccanismi di tutela del Dipendente che intenda segnalare Illeciti: tutto il Personale, Collaboratori e Fornitori Carbosulcis, ivi compresi i soggetti esterni alla Società, possono e devono segnalare condotte illecite, e comunque ogni violazione o sospetto di violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

La Segnalazione dovrà essere in forma scritta, includendo quantomeno i seguenti elementi:

  • Fatto e/o Comportamento anche omissivo;
  • Nominativo di colui/coloro che presumibilmente hanno posto in essere il fatto oggetto della segnalazione;
  • Descrizione del comportamento illecito;
  • nei casi in cui sia possibile, l’indicazione del probabile ammontare del Danno economico subito.

NB: La segnalazione non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge penale.

Le segnalazioni possono essere presentate a mezzo posta destinata al RPCT con la dicitura “RISERVATA PERSONALE”, ma anche e preferibilmente, al fine di garantire una ricezione rapida e una maggiore riservatezza delle segnalazioni, mediante posta elettronica all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , in gestione esclusiva al RPCT, che ne seguirà la relativa istruttoria. L’istruttoria sarà seguita personalmente dal RPCT, o da risorsa del suo Staff. Al termine dell’istruttoria, qualora il RPCT ravvisi elementi di non manifesta infondatezza, informerà l’AU per opportuna conoscenza e il dirigente/responsabile della funzione coinvolta, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori.

Non sono oggetto di protezione le segnalazioni anonime. La segnalazione deve inoltre consistere in un fatto di cui il dipendente abbia esperienza diretta, essendo esclusa ogni forma di protezione per le segnalazioni aventi ad oggetto circostanze riferite da altri soggetti, così come pure prive di tutela sono le segnalazioni calunniose o diffamatorie. A tutela del Segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono soggetti agli obblighi di riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l’eventuale ulteriore responsabilità civile e/o penale.

A prescindere dalle modalità di trasmissione, le segnalazioni pervenute inerenti reati rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001 potranno essere riferite dal RPCT all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, per consentire all’Organismo di Vigilanza di valutare se sussistano i presupposti di “interesse o vantaggio” per l’Ente, di cui all’Art. 5 del D.Lgs. 231/2001.


Segnalazione di Condotte Illecite - Portale ANAC